Art. 9. Pubblicita' del Registro 1. La Presidenza della Giunta regionale procede ogni due anni alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro, distinte per settore di attivita', dal quale risulti: a) l'ambito territoriale di attivita' di ciascuna organizzazione; b) l'eventuale titolarita' di convenzioni stipulate ai sensi del successivo articolo 13. 2. Annualmente la Presidenza della Giunta regionale procede con le medesime modalita' alla pubblicazione dell'elenco delle nuove iscrizioni e delle eventuali cancellazioni, indicando i motivi di queste ultime. 3. Il presidente della Giunta regionale invia ogni anno copia aggiornata del Registro all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12 della legge n. 266 del 1991.