Art. 9.
                      Pubblicita' del Registro
 
   1. La Presidenza della Giunta regionale procede ogni due anni alla
pubblicazione sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  dell'elenco
delle  organizzazioni  di volontariato iscritte al Registro, distinte
per settore di attivita', dal quale risulti:
     a)   l'ambito   territoriale   di    attivita'    di    ciascuna
organizzazione;
     b) l'eventuale titolarita' di convenzioni stipulate ai sensi del
successivo articolo 13.
   2. Annualmente la Presidenza della Giunta regionale procede con le
medesime   modalita'   alla  pubblicazione  dell'elenco  delle  nuove
iscrizioni e delle eventuali cancellazioni,  indicando  i  motivi  di
queste ultime.
   3.  Il  presidente  della  Giunta  regionale invia ogni anno copia
aggiornata   del   Registro   all'Osservatorio   nazionale   per   il
volontariato, previsto dall'articolo 12 della legge n. 266 del 1991.