IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  L'Amministrazione regionale promuove lo sviluppo dell'economia
turistica favorendo:
     a) l'adeguamento delle strutture ricettive esistenti al fine  di
elevare la qualita' dell'offerta e l'economicita' della gestione;
     b)   l'equilibrato   sviluppo   degli   investimenti   e   degli
insediamenti fra le zone a vocazione turistica, individuale  con  gli
strumenti di programmazione del territorio;
     c) la qualificazione e la crescita delle piccole e medie imprese
esercenti attivita' rturistiche;
     d)  la  promozione e la qualificazione delle strutture ricettive
nelle zone interne di particolare interesse turistico;
     e)   la   promozione   e   la  commercializzazione  dell'offerta
turistica.