IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. L'Amministrazione regionale promuove lo sviluppo dell'economia turistica favorendo: a) l'adeguamento delle strutture ricettive esistenti al fine di elevare la qualita' dell'offerta e l'economicita' della gestione; b) l'equilibrato sviluppo degli investimenti e degli insediamenti fra le zone a vocazione turistica, individuale con gli strumenti di programmazione del territorio; c) la qualificazione e la crescita delle piccole e medie imprese esercenti attivita' rturistiche; d) la promozione e la qualificazione delle strutture ricettive nelle zone interne di particolare interesse turistico; e) la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica.