Art. 10.
              Finanziamenti concessi ai tassi correnti
 
   1.  Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti
agevolabili  ai  sensi  della  presente  legge,   possono   stipulare
contratti  di  finanziamento  secondo  le tipologie in uso presso gli
stessi ai tassi correnti e procedere alla relativa erogazione,  senza
attendere  il  provvedimento  di  concessione dell'ammontare relativo
all'abbattimento degli interessi.
   2. La misura massima del tasso applicabile al  finanziamento  puo'
essere  determinata  in  sede  di  convenzione  tra l'Amministrazione
regionale e gli enti creditizi ed aggiornata  sulla  base  del  reale
andamento dei mercati finanziari.
   3.  Nel  caso  che  gli stessi finanziamenti siano successivamente
ammessi all'agevolazione prevista dall'art. 3, questa  decorre  dalla
data della prima erogazione.
   4.  Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, gli enti
creditizi   convenzionati   accreditano   alle   imprese   finanziate
l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata.
   5.   Gli  eventuali  importi  indebitamente  erogati  a  causa  di
inadempienza delle imprese  beneficiarie,  devono  essere  rimborsati
dalle   stesse   all'Amministrazione   regionale,   maggiorati  degli
interessi computati ad un tasso annuo  pari  al  tasso  ufficiale  di
sconto  vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato
di quattro punti.
   6. In caso di  estinzione  anticipata  del  prestito,  deve  esser
rimborsata    all'Amministrazione   regionale   la   relativa   quota
dell'agevolazioneconcessa non utilizzata.