Art. 10. Finanziamenti concessi ai tassi correnti 1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento secondo le tipologie in uso presso gli stessi ai tassi correnti e procedere alla relativa erogazione, senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi. 2. La misura massima del tasso applicabile al finanziamento puo' essere determinata in sede di convenzione tra l'Amministrazione regionale e gli enti creditizi ed aggiornata sulla base del reale andamento dei mercati finanziari. 3. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dall'art. 3, questa decorre dalla data della prima erogazione. 4. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, gli enti creditizi convenzionati accreditano alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata. 5. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie, devono essere rimborsati dalle stesse all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti. 6. In caso di estinzione anticipata del prestito, deve esser rimborsata all'Amministrazione regionale la relativa quota dell'agevolazioneconcessa non utilizzata.