Art. 11. Cumulabilita' dei benefici 1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con analoghi benefici previsti da leggi regionali; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalita', purche' l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto". 2. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari a quello di cui al comma 5 del precedente art. 10.