Art. 11.
                     Cumulabilita' dei benefici
 
   1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili,
per le medesime iniziative, con analoghi benefici previsti  da  leggi
regionali;   sono   invece  cumulabili  con  agevolazioni  statali  e
comunitarie   aventi   analoghe   finalita',   purche'    l'ammontare
complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di
aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto".
   2.  La  violazione  della  disposizione di cui al precedente comma
comporta l'obbligo di rifondere le somme  percepite  a  valere  sulla
presente  legge, maggiorate di un tasso di interesse pari a quello di
cui al comma 5 del precedente art. 10.