Art. 13. Vigilanza degli organi regionali 1. Ai fini della verifica sugli obblighi di cui al precedente art. 12, i beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge devono consentire accertamenti ed ispezioni eventualmente disposti dall'Amministrazione regionale. Chiunque rifiuti di fornire dati o documenti richiesti o li fornisca non veritieri puo' essere dichiarato decaduto dal contributo con provvedimento motivato dell'Assessore regionale del turismo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale ed e' tenuto alla restituzione dei benefici gia' concessi, maggiorati degli interessi di cui al secondo comma del precedente art. 11.