Art. 13.
                  Vigilanza degli organi regionali
 
   1. Ai fini della verifica sugli obblighi di cui al precedente art.
12,  i  beneficiari  delle  agevolazioni  di  cui alla presente legge
devono consentire accertamenti ed  ispezioni  eventualmente  disposti
dall'Amministrazione  regionale.  Chiunque  rifiuti di fornire dati o
documenti  richiesti  o  li  fornisca  non  veritieri   puo'   essere
dichiarato   decaduto   dal  contributo  con  provvedimento  motivato
dell'Assessore regionale del turismo, previa  conforme  deliberazione
della  Giunta  regionale  ed e' tenuto alla restituzione dei benefici
gia' concessi, maggiorati degli interessi di cui al secondo comma del
precedente art. 11.