Art. 14. Norma transitoria 1. Le domande gia' presentate ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni, ed ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quando si riferiscano ad iniziative che rientrino nelle finalita' di cui al precedente art. 1, qualora confermate dai soggetti interessati secondo le nuove modalita' e procedure previste, sono considerate prioritarie e validamente prodotte ai fini della presente legge utilizzando la documentazione esistente, da integrare ove necessario. 2. Le iniziative ammesse a finanziamento con apposito decreto adottato anteriormente alla data di approvazione della presente legge e quelle per le quali, pur in mancanza di decreto, sia stato ultimato il programma di spesa alla predetta data, sono definite ai sensi della legge regionale n. 8 del 1964 e successive modificazioni. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, i criteri e le proposte di cui al precedente art. 6 sono determinati dalla Giunta regionale senza l'osservanza dei termini previsti dallo stesso articolo. 4. Al fine di far fronte alle difficolta' causate dallo sfavorevole andamento della stagione turistica, le imprese beneficiarie di finanziamenti concessi entro il 30 giugno 1993, a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 8 del 1964, possono chiedere, nel termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il differimento, fino a due anni successivi alla scadenza dei predetti finanziamenti, del pagamento delle rate relative agli anni 1993 e 1994. 5. Gli importi differiti saranno gravati del tasso di interesse agevolato in vigore alla data di presentazione della domanda.