Art. 14.
                          Norma transitoria
 
   1.  Le  domande  gia' presentate ai sensi della legge regionale 18
marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni, ed ancora pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, quando si riferiscano
ad iniziative che rientrino nelle finalita' di cui al precedente art.
1, qualora confermate  dai  soggetti  interessati  secondo  le  nuove
modalita'  e  procedure  previste,  sono  considerate  prioritarie  e
validamente prodotte ai fini  della  presente  legge  utilizzando  la
documentazione esistente, da integrare ove necessario.
   2.  Le  iniziative  ammesse  a  finanziamento con apposito decreto
adottato anteriormente alla data di approvazione della presente legge
e quelle per le quali, pur in mancanza di decreto, sia stato ultimato
il programma di spesa alla predetta  data,  sono  definite  ai  sensi
della legge regionale n. 8 del 1964 e successive modificazioni.
   3. In sede di prima applicazione della presente legge, i criteri e
le proposte di cui al precedente art. 6 sono determinati dalla Giunta
regionale  senza  l'osservanza  dei  termini  previsti  dallo  stesso
articolo.
   4.  Al  fine  di  far  fronte  alle  difficolta'   causate   dallo
sfavorevole   andamento   della   stagione   turistica,   le  imprese
beneficiarie di finanziamenti concessi entro il  30  giugno  1993,  a
valere  sul  fondo di cui alla legge regionale n. 8 del 1964, possono
chiedere, nel termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in
vigore della  presente  legge,  il  differimento,  fino  a  due  anni
successivi  alla  scadenza  dei predetti finanziamenti, del pagamento
delle rate relative agli anni 1993 e 1994.
   5. Gli importi differiti saranno gravati del  tasso  di  interesse
agevolato in vigore alla data di presentazione della domanda.