Art. 16.
                          Norma finanziaria
 
   1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione  della
presente   legge   si   provvede   con   le  risorse  gia'  destinate
all'attuazione della legge n. 8 del 1964 e  successive  modificazioni
ed  integrazioni  di cui si dispone l'abrogazione col precedente art.
15, dal riversamento al bilancio regionale delle disponibilita' e dei
rientri ai fondi istituiti presso gli istituti credito ai termini  di
detta  medesima  legge  e degli articoli 8 e 38 della legge 11 giugno
1962, n.  588,  nonche'  dagli  ulteriori  apporti  disposti  con  la
presente legge e con le annuali leggi finanziarie.
   2. Gli istituti di credito, gia' convenzionati per la gestione dei
fondi  di cui alla legge regionale n. 8 del 1964 ed agli artt. 8 e 38
della legge n. 588 del 1962, riversano,  trimestralmente,  a  partire
dal  30 settembre 1993, al bilancio della regione (cap. 36113/04 E) i
rientri che si verificano negli stessi fondi.
   3.  Gli  apporti  derivanti dai rientri di cui al precedente comma
sono valutati dal 1993 al 2008 in complessive lire 242.000.000.000 e,
mediamente, in lire 15.125.000.000.
  4. Con carico a detti rientri e' autorizzato per il concorso  negli
interessi  di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), della presente
legge il limite d'impegno di L. 10.000.000.000 le cui annualita' sono
iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 2008.
   5. La restante parte dei rientri e' destinata alla concessione, in
forma attualizzata, dei concorsi in conto canoni di cui  all'art.  3,
primo comma, lettera b) della presente legge; l'attualizzazione viene
effettuata ad un tasso corrispondente a quello di riferimento.
   6. Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'art.
3, primo comma, lettera a) e con carico alle disponibilita' del fondo
speciale  del conto capitale (cap. 03017) sono autorizzati i seguenti
ulteriori limiti d'impegno:
    di lire  10.000.000.000  le  cui  annualita'  sono  iscritte  nei
bilanci della Regione dall'anno 1994 all'anno 2009;
    di  lire 10.000.000.000 le cui annualita' sono iscritte dall'anno
1995 all'anno 2010.