Art. 3.
                        P r o v v i d e n z e
 
   1.  Per gli scopi indicati nell'art. 1 l'amministrazione regionale
e' autorizzata a costituire presso gli istituti di  credito  all'uopo
convenzionati appositi fondi al fine di:
     a) abbattere gli interessi sui mutui concessi dai predetti enti,
anche  in  valuta  estera,  nei  limiti  del 75 per cento della spesa
ammissibile, nella misura del 50 per cento del tasso  di  riferimento
vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento;
     b)  concedere  relativamente  all'acquisizione dei locali, degli
arredi e delle dotazioni  di  cui  al  successivo  art.  4,  mediante
societa'  di  locazione  finanziaria, un abbattimento in conto canoni
pari a quello concedibile per un  investimento  di  pari  importo  ai
sensi  della  precedente  lettera  a).  Per l'importo e la durata del
finanziamento sono rispettivamente considerati il valore iniziale del
bene oggetto del contratto di locazione finanziaria e la  sua  durata
complessiva.
   2.   L'ammontare  delle  agevolazioni  non  puo'  comunque  essere
superiore al massimale C.E.E.  di  aiuto  calcolato  in  "equivalente
sovvenzione netto".
   3.  Le  convenzioni per la gestione dei fondi di cui alla presente
legge sono stipulate a termini dell'art. 99 della legge regionale  30
aprile  1991, n. 13, modificato dall'art. 24 della legge regionale 24
dicembre 1991, n. 39.