Art. 3. P r o v v i d e n z e 1. Per gli scopi indicati nell'art. 1 l'amministrazione regionale e' autorizzata a costituire presso gli istituti di credito all'uopo convenzionati appositi fondi al fine di: a) abbattere gli interessi sui mutui concessi dai predetti enti, anche in valuta estera, nei limiti del 75 per cento della spesa ammissibile, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento; b) concedere relativamente all'acquisizione dei locali, degli arredi e delle dotazioni di cui al successivo art. 4, mediante societa' di locazione finanziaria, un abbattimento in conto canoni pari a quello concedibile per un investimento di pari importo ai sensi della precedente lettera a). Per l'importo e la durata del finanziamento sono rispettivamente considerati il valore iniziale del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria e la sua durata complessiva. 2. L'ammontare delle agevolazioni non puo' comunque essere superiore al massimale C.E.E. di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto". 3. Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui alla presente legge sono stipulate a termini dell'art. 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, modificato dall'art. 24 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.