Art. 4. Opere agevolabili 1. Per il perseguimento degli obietivi di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione regionale agevola la realizzazione, la ricostruzione, la ristrutturazione, l'adattamento, l'ampliamento, il completamento, l'ammodernamento e la dotazione di arredi ed attrezzature specifici, anche sostenuti con operazioni di locazione finanziarie, escluse le opere di ordinaria manutenzione, di: a) strutture ricettive classificabili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, con esclusione delle strutture a carattere di "multiproprieta'" ove le singole quote siano riferite a specifiche porzioni della struttura; b) strutture ed infrastrutture complementari e di pertinenza di quelle di cui alla precedente lettera a), quali impianti ed attrezzature sportive e ricreative, incluse quelle marittime, congressuali e di ristoro, stabilimenti balneari ed idrotermali. 2. L'Amministrazione regionale agevola, inoltre, l'acquisto di immobili destinati all'ampliamento di strutture ricettive ad essi contigue.