Art. 4.
                          Opere agevolabili
 
   1. Per il perseguimento degli obietivi di cui al  precedente  art.
1,   l'Amministrazione   regionale   agevola   la  realizzazione,  la
ricostruzione, la ristrutturazione, l'adattamento, l'ampliamento,  il
completamento,   l'ammodernamento   e   la  dotazione  di  arredi  ed
attrezzature specifici, anche sostenuti con operazioni  di  locazione
finanziarie, escluse le opere di ordinaria manutenzione, di:
     a)  strutture  ricettive  classificabili  ai  sensi  della legge
regionale 14 maggio 1984, n. 22, con  esclusione  delle  strutture  a
carattere  di "multiproprieta'" ove le singole quote siano riferite a
specifiche porzioni della struttura;
     b) strutture ed infrastrutture complementari e di pertinenza  di
quelle   di  cui  alla  precedente  lettera  a),  quali  impianti  ed
attrezzature  sportive  e  ricreative,  incluse   quelle   marittime,
congressuali e di ristoro, stabilimenti balneari ed idrotermali.
   2.  L'Amministrazione  regionale  agevola,  inoltre, l'acquisto di
immobili destinati all'ampliamento di  strutture  ricettive  ad  essi
contigue.