Art. 5.
 
   1.   L'Amministrazione   regionale  agevola  la  promozione  e  la
commercializzazione dell'offerta turistica da parte dei consorzi  fra
operatori  turistici,  che rappresentino un numero di posti letto non
inferiore a 3.000, o un numero di soci non inferiori a dieci.
   2. Il limite del 75 per cento, di cui al primo comma,  lettera  a)
del  precedente  art. 3 e' elevato al 90 per cento sui mutui concessi
per la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica.