Art. 5. 1. L'Amministrazione regionale agevola la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica da parte dei consorzi fra operatori turistici, che rappresentino un numero di posti letto non inferiore a 3.000, o un numero di soci non inferiori a dieci. 2. Il limite del 75 per cento, di cui al primo comma, lettera a) del precedente art. 3 e' elevato al 90 per cento sui mutui concessi per la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica.