Art. 8. D o m a n d e 1. Le domande per ottenere la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge devono essere presentate, corredate della documentazione occorrente, agli enti creditizi o alle societa' di locazione finanziaria convenzionati, prima dell'inizio dei lavori, ad eccezione delle spese ammissibili relative all'acquisto dell'area, entro un anno dalla stipula del contratto di compravendita. 2. Copia della domanda, corredata del progetto e del modulo di classifica provvisoria, deve essere presentata, a cura degli interessati, all'Assessorato regionale del turismo.