Art. 8.
                            D o m a n d e
 
   1.  Le  domande  per ottenere la concessione delle agevolazioni di
cui alla presente legge devono  essere  presentate,  corredate  della
documentazione  occorrente,  agli  enti  creditizi o alle societa' di
locazione finanziaria convenzionati, prima dell'inizio dei lavori, ad
eccezione delle spese ammissibili  relative  all'acquisto  dell'area,
entro un anno dalla stipula del contratto di compravendita.
   2.  Copia  della  domanda,  corredata del progetto e del modulo di
classifica  provvisoria,  deve  essere  presentata,  a   cura   degli
interessati, all'Assessorato regionale del turismo.