Art. 10. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 2, 4, 5 e 7 della presente legge si fa fronte con le risorse gia' autorizzate dall'art. 37 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993); quelli conseguenti all'applicazione degli artt. 2 e 4 fanno carico al limite d'impegno autorizzato dal comma 2 del citato art. 37 e quelli conseguenti all'applicazione degli artt. 5 e 7 allo stanziamento autorizzato dal comma 3 del predetto articolo. 2. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 4 della presente legge, nel bilancio della Regione per l'anno 1993 e nei bilanci per gli anni successivi e' istituito il sottoindicato capitolo d'entrata. Cap. 36123 - (Nuova istituzione) - 3.6.1. Rimborsi di finanziamenti indebitamente erogati, a causa di inadempienza delle imprese commerciali, nonche' della quota dell'agevolazione concessa non utilizzata (art. 4, commi 4 e 5 della presente legge). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 14 settembre 1993 CABRAS