Art. 10.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 2, 4, 5 e 7
della presente legge si fa fronte con  le  risorse  gia'  autorizzate
dall'art.  37  della  legge  regionale  20  aprile 1993, n. 17 (legge
finanziaria 1993); quelli conseguenti all'applicazione degli artt.  2
e  4  fanno  carico  al  limite d'impegno autorizzato dal comma 2 del
citato art. 37 e quelli conseguenti all'applicazione degli artt. 5  e
7 allo stanziamento autorizzato dal comma 3 del predetto articolo.
   2.  Ai  fini  dell'applicazione  dei commi 4 e 5 dell'art. 4 della
presente legge, nel bilancio della Regione  per  l'anno  1993  e  nei
bilanci  per  gli  anni  successivi  e'  istituito  il  sottoindicato
capitolo d'entrata.
   Cap. 36123 - (Nuova istituzione) - 3.6.1.
   Rimborsi  di  finanziamenti  indebitamente  erogati,  a  causa  di
inadempienza   delle   imprese   commerciali,   nonche'  della  quota
dell'agevolazione concessa non utilizzata (art. 4, commi 4 e 5  della
presente legge).
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 14 settembre 1993
 
                               CABRAS