Art. 5.
 
   1.  Dopo  l'art.  52-  bis della legge regionale n. 35 del 1991 e'
inserito il seguente: "Articolo 52- ter  -  Iniziative  ammesse  alle
agevolazioni.
   1.  Oltre  alle iniziative previste dall'art. 50 sono ammessi alle
agevolazioni i prestiti di esercizio nella misura prevista  dall'art.
55. Sono confermate le esclusioni sancite dall'art. 51 e le priorita'
sancite dall'art. 53".