Art. 5. 1. Dopo l'art. 52- bis della legge regionale n. 35 del 1991 e' inserito il seguente: "Articolo 52- ter - Iniziative ammesse alle agevolazioni. 1. Oltre alle iniziative previste dall'art. 50 sono ammessi alle agevolazioni i prestiti di esercizio nella misura prevista dall'art. 55. Sono confermate le esclusioni sancite dall'art. 51 e le priorita' sancite dall'art. 53".