Art. 6. 1. Dopo l'art. 52- ter della legge regionale n. 35 del 1991 e' inserito il seguente: "Art. 52-quater - Durata delle agevolazioni. 1. La durata delle agevolazioni e' prevista: a) per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50 in dieci anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni. La durata dell'agevolazione e' ridotta ad anni cinque per i finanziamenti relativi alle attrezzature ed impianti mobili; b) per le iniziative di cui alla lettera d) dello stesso art. 50 in sei anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a due anni".