Art. 6.
 
   1.  Dopo  l'art.  52-  ter della legge regionale n. 35 del 1991 e'
inserito il seguente:
   "Art. 52-quater - Durata delle agevolazioni.
   1. La durata delle agevolazioni e' prevista:
     a) per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50 in
dieci  anni,  comprensivi  di   un   periodo   di   utilizzo   e   di
preammortamento non superiore a tre anni.
   La  durata  dell'agevolazione  e'  ridotta  ad  anni  cinque per i
finanziamenti relativi alle attrezzature ed impianti mobili;
     b) per le iniziative di cui alla lettera d) dello stesso art. 50
in  sei  anni,  comprensivi  di  un  periodo   di   utilizzo   e   di
preammortamento non superiore a due anni".