Art. 7. 1. Dopo l'art. 58 della legge regionale n. 35 del 1991 e' inserito il seguente: "Art. 58- bis - Costituzione del fondo per la concessione di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi. 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad istituire, a carico del bilancio della Regione, un fondo speciale per la concessione alle imprese commerciali di cui all'art. 49, di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi. 2. La concessione delle garanzie sussidiarie e' disposta, con decreto dell'Assessore competente in materia di commercio, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale. 3. La garanzia prevista nel comma precedente interviene dopo l'esperimento delle procedure di escussione coattiva che garantiscono il credito. 4. L'ammontare delle garanzie concesse non puo' superare di venti volte la disponibilita' del fondo".