Art. 7.
 
   1. Dopo l'art. 58 della legge regionale n. 35 del 1991 e' inserito
il   seguente:  "Art.  58-  bis  -  Costituzione  del  fondo  per  la
concessione di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi.
   1. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad  istituire,  a
carico   del  bilancio  della  Regione,  un  fondo  speciale  per  la
concessione alle imprese commerciali di cui all'art. 49, di  garanzie
sussidiarie dei finanziamenti concessi.
   2.  La  concessione  delle  garanzie  sussidiarie e' disposta, con
decreto dell'Assessore competente in materia di commercio,  entro  il
limite  massimo  del  75  per  cento  della  perdita riferita al solo
capitale.
   3. La garanzia  prevista  nel  comma  precedente  interviene  dopo
l'esperimento delle procedure di escussione coattiva che garantiscono
il credito.
   4.  L'ammontare delle garanzie concesse non puo' superare di venti
volte la disponibilita' del fondo".