Art. 8.
                          Norma transitoria
 
   1. Nelle more dell'entrata in vigore dei piani di cui gli artt.  3
e   12  della  legge  regionale  n.  35  del  1991,  le  agevolazioni
finanziarie previste dal Titolo IX della  medesima  legge  regionale,
cosi'  come  modificata  ed  integrata  dalla presente legge, possono
essere concesse alle imprese che  perseguono  le  finalita'  previste
dall'art.  47  della  stessa legge e secondo le direttive provvisorie
emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore  competente
in materia di commercio.
   2.  In  sede  di  prima  applicazione  dell'art.  50  della  legge
regionale n. 35 del 1991, sono ammesse alle agevolazioni  finanziarie
le  spese sostenute per interventi attuati nei sei mesi precedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. La  relativa  domanda
deve essere presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla
predetta data.