Art. 8. Norma transitoria 1. Nelle more dell'entrata in vigore dei piani di cui gli artt. 3 e 12 della legge regionale n. 35 del 1991, le agevolazioni finanziarie previste dal Titolo IX della medesima legge regionale, cosi' come modificata ed integrata dalla presente legge, possono essere concesse alle imprese che perseguono le finalita' previste dall'art. 47 della stessa legge e secondo le direttive provvisorie emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. 2. In sede di prima applicazione dell'art. 50 della legge regionale n. 35 del 1991, sono ammesse alle agevolazioni finanziarie le spese sostenute per interventi attuati nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. La relativa domanda deve essere presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla predetta data.