Art. 2. La disposizione di cui all'art. 1 si applica esclusivamente ai ricoveri in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 26 maggio 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 20 aprile 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 21 maggio 1993.