Art. 2.
 
   La  disposizione  di  cui  all'art. 1 si applica esclusivamente ai
ricoveri in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 26 maggio 1993
 
                                CHITI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 20
aprile 1993 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  21
maggio 1993.