Art. 3. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del Bilancio di previsione per l'anno 1993 sono portate le seguenti variazioni: (Omissis). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 16 giugno 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale l'11 maggio 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 12 giugno 1993.