Art. 3.
 
   Agli stati di previsione di competenza  e  di  cassa  della  parte
spesa  del  Bilancio  di  previsione  per l'anno 1993 sono portate le
seguenti variazioni:
   (Omissis).
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 16 giugno 1993
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal consiglio  regionale  l'11
maggio  1993  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 12
giugno 1993.