Art. 4.
 
   L'art 12 della legge regionale 19 giugno  1981,  n.  53  e'  cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 12.
                    Piano di indirizzo: contenuti
 
   1. Il P.d.i. stabilisce:
     a)  i  parametri  e  gli indicatori socio-economico-educativi in
base ai quali:
     1. La Regione assume il provvedimento  deliberativo  annuale  di
cui all'art. 14, primo comma;
     2.  Le  Province  assumono  il provvedimento deliberativo di cui
all'art. 14, quarto comma;
     b) i procedimenti e le modalita' con cui la Regione effettua  la
verifica di efficienza ed efficacia sui progetti di area;
     c)  i criteri e gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione
degli interventi da parte dei Comuni, ivi  compresi  quelli  relativi
alla determinazione delle tariffe.
   2. Il P.d.i., inoltre, contiene:
     a)  l'analisi  del  settore,  ivi  compresi  i  risultati  delle
verifiche di efficienza e di efficacia;
     b) gli obiettivi e le strategie di intervento, ad integrazione e
specificazione del programma regionale di sviluppo;
     c) gli specifici  obiettivi  operativi,  articolati  per  ambito
provinciale  o  sub-provinciale,  al cui perseguimento sono rivolti i
progetti di area, nonche' i  criteri  e  le  priorita'  per  la  loro
valutazione,  selezione  e approvazione da parte delle province; tali
criteri e priorita' possono anche contenere indicazioni sia  al  fine
di  favorire  interventi  di  piu'  ampia  scala,  sia in ordine alle
garanzie di parziale copertura dei costi da parte di  altri  soggetti
pubblici e privati;
     d)  la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali,
da destinare annualmente ai progetti di area in  ciascuna  Provincia,
nonche' la relativa quota da destinare agli interventi ordinari;
     e)  i  criteri  e  i  parametri  in base ai quali sono erogati i
contributi annui ai Distretti scolastici previsti dall'art. 11, primo
comma, lettera c), nonche' le relative quote di spesa sul totale  dei
finanziamenti destinati ai progetti di area;
     f)  gli  studi, le ricerche e le sperimentazioni progettuali, in
tema  di  diritto  allo  studio,  che  la  Regione  intende  svolgere
direttamente  nel  triennio  a  sostegno  della  propria attivita' di
programmazione e a supporto dell'attivita' progettuale  dei  soggetti
di cui all'art. 11, primo comma, lettera a), specificando la quota di
spesa  riservata  a  tali  iniziative  sul  totale  dei finanziamenti
destinati ai progetti di area.
   3. II P.d.i. assume efficacia normativa relativamente ai contenuti
di cui al primo comma".