Art. 4. L'art 12 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 e' cosi' sostituito: "Art. 12. Piano di indirizzo: contenuti 1. Il P.d.i. stabilisce: a) i parametri e gli indicatori socio-economico-educativi in base ai quali: 1. La Regione assume il provvedimento deliberativo annuale di cui all'art. 14, primo comma; 2. Le Province assumono il provvedimento deliberativo di cui all'art. 14, quarto comma; b) i procedimenti e le modalita' con cui la Regione effettua la verifica di efficienza ed efficacia sui progetti di area; c) i criteri e gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dei Comuni, ivi compresi quelli relativi alla determinazione delle tariffe. 2. Il P.d.i., inoltre, contiene: a) l'analisi del settore, ivi compresi i risultati delle verifiche di efficienza e di efficacia; b) gli obiettivi e le strategie di intervento, ad integrazione e specificazione del programma regionale di sviluppo; c) gli specifici obiettivi operativi, articolati per ambito provinciale o sub-provinciale, al cui perseguimento sono rivolti i progetti di area, nonche' i criteri e le priorita' per la loro valutazione, selezione e approvazione da parte delle province; tali criteri e priorita' possono anche contenere indicazioni sia al fine di favorire interventi di piu' ampia scala, sia in ordine alle garanzie di parziale copertura dei costi da parte di altri soggetti pubblici e privati; d) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali, da destinare annualmente ai progetti di area in ciascuna Provincia, nonche' la relativa quota da destinare agli interventi ordinari; e) i criteri e i parametri in base ai quali sono erogati i contributi annui ai Distretti scolastici previsti dall'art. 11, primo comma, lettera c), nonche' le relative quote di spesa sul totale dei finanziamenti destinati ai progetti di area; f) gli studi, le ricerche e le sperimentazioni progettuali, in tema di diritto allo studio, che la Regione intende svolgere direttamente nel triennio a sostegno della propria attivita' di programmazione e a supporto dell'attivita' progettuale dei soggetti di cui all'art. 11, primo comma, lettera a), specificando la quota di spesa riservata a tali iniziative sul totale dei finanziamenti destinati ai progetti di area. 3. II P.d.i. assume efficacia normativa relativamente ai contenuti di cui al primo comma".