Art. 5. L'art. 13 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 e' cosi' sostituito: "Art. 13. Formazione e approvazione del P.d.i. 1. La Giunta regionale elabora lo schema di P.d.i. previo contraddittorio con le province, che, a tale fine, sentiti i Comuni, i Consigli scolastici distrettuali e i provveditori agli studi, formulano proposte e pareri in ordine: a) all'analisi del settore e alla specificazione degli obiettivi del P.d.i.; b) alla determinazione delle quote di finanziamento da riservare rispettivamente ai progetti di area ed agli interventi ordinari; c) all'individuazione dei parametri e degli indicatori socio- economici di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 12; d) alla definizione degli specifici obiettivi operativi da perseguire con i progetti di area in ciascun ambito provinciale ed alla individuazione delle priorita'. 2. La Giunta regionale, sentita la Sovrintendenza scolastica regionale, trasmette la proposta del P.d.i. al Consiglio regionale entro il 30 settembre, il quale l'approva entro il 15 novembre".