Art. 5.
 
   L'art. 13 della legge regionale 19 giugno 1981,  n.  53  e'  cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 13.
                Formazione e approvazione del P.d.i.
 
   1.  La  Giunta  regionale  elabora  lo  schema  di  P.d.i.  previo
contraddittorio con le province, che, a tale fine, sentiti i  Comuni,
i  Consigli  scolastici  distrettuali  e  i  provveditori agli studi,
formulano proposte e pareri in ordine:
     a) all'analisi del settore e alla specificazione degli obiettivi
del P.d.i.;
     b) alla determinazione delle quote di finanziamento da riservare
rispettivamente ai progetti di area ed agli interventi ordinari;
     c) all'individuazione dei parametri e  degli  indicatori  socio-
economici di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 12;
     d)  alla  definizione  degli  specifici  obiettivi  operativi da
perseguire con i progetti di area in ciascun  ambito  provinciale  ed
alla individuazione delle priorita'.
   2.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  Sovrintendenza scolastica
regionale, trasmette la proposta del P.d.i.  al  Consiglio  regionale
entro il 30 settembre, il quale l'approva entro il 15 novembre".