Art. 8. L'art. 15 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, e' cosi' modificato: "Art. 15. Finanziamento degli interventi 1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fara' fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1994 mediante l'istituzione di nuovi capitoli di bilancio con la denominazione sottoindicata ed al cui finanziamento si provvedera', a decorrere da tale esercizio, con legge di bilancio: a) "contributi per il finanziamento dei progetti di area per il diritto allo studio" (articoli 9 e 11, primo comma, lettera a); b) "contributi sulla spesa corrente dei Comuni per gli interventi per il diritto allo studio di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 53/81" (art. 11, primo comma, lettera a); c) "fondo per le attivita' di ricerca, di sperimentazione progettuale e di aggiornamento del personale degli Enti locali per il diritto allo studio" (art. 11, primo comma, lettera b); d) "contributi ai Consigli scolastici distrettuali per attivita', elaborazione e proposta in materia di diritto allo studio" (art. 11, primo comma, lettera c)".