Art. 8.
 
   L'art.  15  della  legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, e' cosi'
modificato:
 
                              "Art. 15.
                   Finanziamento degli interventi
 
   1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge
si fara' fronte, a partire dall'esercizio finanziario  1994  mediante
l'istituzione  di  nuovi  capitoli  di  bilancio con la denominazione
sottoindicata ed al cui finanziamento si provvedera', a decorrere  da
tale esercizio, con legge di bilancio:
     a)  "contributi per il finanziamento dei progetti di area per il
diritto allo studio" (articoli 9 e 11, primo comma, lettera a);
     b)  "contributi  sulla  spesa  corrente  dei  Comuni   per   gli
interventi  per il diritto allo studio di cui agli articoli 2, 3, 4 e
5 della legge regionale n. 53/81" (art. 11, primo comma, lettera a);
     c) "fondo  per  le  attivita'  di  ricerca,  di  sperimentazione
progettuale e di aggiornamento del personale degli Enti locali per il
diritto allo studio" (art. 11, primo comma, lettera b);
     d)   "contributi   ai   Consigli   scolastici  distrettuali  per
attivita', elaborazione e proposta in materia di diritto allo studio"
(art. 11, primo comma, lettera c)".