IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche dell'articolo 29, comma 2 1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale n. 31/1992 e' cosi' sostituito: 2. Gli atti dichiarati immediatamente eseguibili sono inviati all'organo di controllo entro cinque giorni dall'adozione.