Art. 2.
                     Modifiche dell'articolo 30
 
   1. L'articolo  30  della  legge  regionale  n.  31/1992  e'  cosi'
sostituito:
    1. Gli atti sono inviati all'organo di controllo a mezzo servizio
postale ovvero consegnati a mano da incaricati dell'ente.
    2. La data di invio e' attestata, con apposita dichiarazione, dal
segretario  dell'ente  in  calce  all'elenco  descrittivo  di  cui al
successivo terzo comma.
    3. Gli atti sono inviati al controllo accompagnati da  un  elenco
descrittivo  in  duplice  copia,  nel  quale sono altresi' indicati i
documenti allegati a ciascuno degli atti medesimi.