Art. 2. Modifiche dell'articolo 30 1. L'articolo 30 della legge regionale n. 31/1992 e' cosi' sostituito: 1. Gli atti sono inviati all'organo di controllo a mezzo servizio postale ovvero consegnati a mano da incaricati dell'ente. 2. La data di invio e' attestata, con apposita dichiarazione, dal segretario dell'ente in calce all'elenco descrittivo di cui al successivo terzo comma. 3. Gli atti sono inviati al controllo accompagnati da un elenco descrittivo in duplice copia, nel quale sono altresi' indicati i documenti allegati a ciascuno degli atti medesimi.