Art. 3. Modifiche dell'articolo 31 1. Il terzo comma dell'art. 31 e' cosi' sostituito: 3. Nel protocollo vengono riportati, per gli atti pervenuti, i seguenti elementi: a) estremi dell'atto; b) data di invio dell'atto, attestata ai sensi del 2 e 3 comma dell'art. 30; c) data di ricevimento dell'atto.