Art. 3.
                     Modifiche dell'articolo 31
 
   1. Il terzo comma dell'art. 31 e' cosi' sostituito:
    3. Nel protocollo vengono riportati, per gli  atti  pervenuti,  i
seguenti elementi:
      a) estremi dell'atto;
      b)  data di invio dell'atto, attestata ai sensi del 2 e 3 comma
dell'art. 30;
      c) data di ricevimento dell'atto.