Art. 4.
                     Modifiche dell'articolo 35
 
   1. Il quinto e sesto comma dell'art. 35 della legge  regionale  n.
31/1992 sono cosi' sostituiti:
    5.  I  termini  di  cui  al  primo  e,  limitatamente al bilancio
preventivo, al secondo comma possono essere interrotti, per una  sola
volta,  quando  l'organo di controllo richieda chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio ai sensi dell'art. 36.
    6.  In  tali  casi  i  termini  ricominciano  a   decorrere   dal
ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio.