Art. 5. Modifiche dell'articolo 36 1. Il secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge regionale n. 31/1992 sono cosi' sostituiti: 2. La relativa deliberazione e' adottata dall'organo di controllo e portata a conoscenza dell'ente interessato nei termini di cui al primo e secondo comma dell'art. 35. 3. I chiarimenti e gli elementi integrativi, adottati in conformita' con l'ordinamento dell'ente, sono inviati all'organo di controllo, a pena di decadenza dell'atto, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La data di ricevimento e' attestata dal segretario dell'ente nell'atto in cui vengono adottati i chiarimenti e gli elementi integrativi. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 11 agosto 1993 BARBINI (incaricato con D.P.G.R. n. 415/30-7-1993) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19 luglio 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 7 agosto 1993.