Art. 5.
                     Modifiche dell'articolo 36
 
   1.  Il secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge regionale n.
31/1992 sono cosi' sostituiti:
    2. La relativa deliberazione e' adottata dall'organo di controllo
e portata a conoscenza dell'ente interessato nei termini  di  cui  al
primo e secondo comma dell'art. 35.
    3.   I  chiarimenti  e  gli  elementi  integrativi,  adottati  in
conformita' con l'ordinamento dell'ente, sono inviati  all'organo  di
controllo,  a pena di decadenza dell'atto, entro novanta giorni dalla
data di ricevimento  della  richiesta.  La  data  di  ricevimento  e'
attestata  dal segretario dell'ente nell'atto in cui vengono adottati
i chiarimenti e gli elementi integrativi.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 11 agosto 1993
 
                               BARBINI
             (incaricato con D.P.G.R. n. 415/30-7-1993)
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19
luglio 1993 ed e' stata vistata dal  Commissario  del  Governo  il  7
agosto 1993.