(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 57 del 15 settembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La legge n. 59 del 5 settembre 1974 e' cosi' modificata: 1. All'art. 3 lettera d) le parole "Comitato di cui all'art. 4" sono sostituite dalla parola "Giunta regionale". 2. Il contenuto dell'art. 4 e' cosi' modificato: " 1. La richiesta di rimborso e' presentata alla Giunta regionale dagli Istituti di credito di cui al precedente art. 2". " 2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua l'ufficio adibito a ricevere le richieste di rimborso ed il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241". " 3. L'ufficio di cui al comma precedente comunica all'Istituto di credito il nominativo del responsabile del procedimento e, nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali". " 4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta cura l'istruttoria e formula una proposta motivata. La Giunta regionale adotta il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, disponendo, in caso positivo, il relativo pagamento a carico del Fondo regionale di Garanzia". 3. Gli articoli n. 5 e n. 6 sono abrogati. 4. All'art. 7, che assume la numerazione di art. 5, e' abrogata la lettera e). 5. Gli articoli n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 assumono rispettivamente la seguente numerazione: 6, 7, 8 e 9.