(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 57
                       del 15 settembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La legge n. 59 del 5 settembre 1974 e' cosi' modificata:
   1.  All'art.  3  lettera d) le parole "Comitato di cui all'art. 4"
sono sostituite dalla parola "Giunta regionale".
   2. Il contenuto dell'art. 4 e' cosi' modificato:
   " 1. La richiesta di rimborso e' presentata alla Giunta  regionale
dagli Istituti di credito di cui al precedente art. 2".
   "  2.  La  Giunta regionale, con proprio atto, individua l'ufficio
adibito a ricevere le richieste di rimborso ed  il  responsabile  del
procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
   " 3. L'ufficio di cui al comma precedente comunica all'Istituto di
credito  il  nominativo  del  responsabile  del  procedimento  e, nei
successivi quindici  giorni  richiede  all'interessato  le  eventuali
integrazioni documentali".
   " 4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla
data  di  presentazione  della richiesta cura l'istruttoria e formula
una  proposta  motivata.  La  Giunta  regionale  adotta  il  relativo
provvedimento  entro  i successivi trenta giorni, disponendo, in caso
positivo, il relativo pagamento  a  carico  del  Fondo  regionale  di
Garanzia".
   3. Gli articoli n. 5 e n. 6 sono abrogati.
   4. All'art. 7, che assume la numerazione di art. 5, e' abrogata la
lettera e).
   5. Gli articoli n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 assumono rispettivamente
la seguente numerazione: 6, 7, 8 e 9.