Art. 3.
 
   La legge n. 33/1977 e' cosi' modificata:
   1. L'art. 4 e' sostituito dal seguente articolo:
   "  1.  Le  domande  di  operatori agricoli tendenti ad ottenere la
garanzia fidejussoria di cui alla presente legge sono presentate alla
Giunta regionale.
    2. La Giunta regionale, con  proprio  atto,  individua  l'ufficio
adibito  a ricevere le domande ed il responsabile del procedimento ai
sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
    3. L'ufficio di cui al comma precedente comunica agli interessati
il nominativo del responsabile del  procedimento  e,  nei  successivi
quindici   giorni  richiede  agli  stessi  interessati  le  eventuali
integrazioni documentali.
    4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni  dalla
data  di presentazione della domanda cura l'istruttoria e formula una
proposta  motivata.  La   Giunta   regionale   adotta   il   relativo
provvedimento entro i successivi trenta giorni.
    5.  Ai  sensi  dell'art.  5,  lettera c) della legge regionale n.
59/1974.".
   2. L'art. 5 e' abrogato.
   3. Il primo periodo del secondo comma dell'art. 6, che  assume  la
numerazione di art. 5, e' cosi' modificato:
   "Le  Convenzioni,  da  stipularsi fra gli Istituti che ne facciano
richiesta e la Giunta regionale, dovranno provvedere:".
   4. All'art. 9 che assume  la  numerazione  di  art.  8  le  parole
"Comitato  amministrativo  del  Fondo  regionale  di  garanzia"  sono
sostituite dalle parole "Giunta regionale".
   5. All'art. 10 che assume la numerazione di art. 9:
    al comma 1 togliere  le  parole  ",  che  sara'  amministrato  ai
termini  del  precedente  art.  4" e sostituire col seguente periodo:
"tenuto ed amministrato ai sensi dell'art. 7 lettera c)  della  legge
regionale n. 59/74".
   6.  Gli  articoli 11, 12 e 13 assumono rispettivamente la seguente
numerazione 10, 11 e 12.