Art. 3. La legge n. 33/1977 e' cosi' modificata: 1. L'art. 4 e' sostituito dal seguente articolo: " 1. Le domande di operatori agricoli tendenti ad ottenere la garanzia fidejussoria di cui alla presente legge sono presentate alla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua l'ufficio adibito a ricevere le domande ed il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241". 3. L'ufficio di cui al comma precedente comunica agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento e, nei successivi quindici giorni richiede agli stessi interessati le eventuali integrazioni documentali. 4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda cura l'istruttoria e formula una proposta motivata. La Giunta regionale adotta il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. 5. Ai sensi dell'art. 5, lettera c) della legge regionale n. 59/1974.". 2. L'art. 5 e' abrogato. 3. Il primo periodo del secondo comma dell'art. 6, che assume la numerazione di art. 5, e' cosi' modificato: "Le Convenzioni, da stipularsi fra gli Istituti che ne facciano richiesta e la Giunta regionale, dovranno provvedere:". 4. All'art. 9 che assume la numerazione di art. 8 le parole "Comitato amministrativo del Fondo regionale di garanzia" sono sostituite dalle parole "Giunta regionale". 5. All'art. 10 che assume la numerazione di art. 9: al comma 1 togliere le parole ", che sara' amministrato ai termini del precedente art. 4" e sostituire col seguente periodo: "tenuto ed amministrato ai sensi dell'art. 7 lettera c) della legge regionale n. 59/74". 6. Gli articoli 11, 12 e 13 assumono rispettivamente la seguente numerazione 10, 11 e 12.