Art. 4.
 
  1. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge  le  Convenzioni  di  cui  alle  leggi  regionali  n.  59 del 5
settembre 1974 e n. 33 del 1› giugno 1977, dovranno  essere  adeguate
tenendo conto delle modifiche introdotte dalla presente legge.