Art. 5.
 
   1.  E'  abrogata  ogni  altra  norma  in contrasto con la presente
legge.
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 6 settembre 1993
 
                                CHITI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 27
luglio 1993 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  28
agosto 1993.