Art. 5. 1. E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 6 settembre 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 28 agosto 1993.