IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 100 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8229 di data 18 giugno 1993, recante ad oggetto: "Approvazione del regolamento di esecuzione del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, concernente l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo"; Decreta: Di emanare il regolamento di esecuzione del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, concernente l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 27 maggio 1986, n. 6-30/Legisl. e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono in ogni caso fatti salvi gli atti di vigilanza e le operazioni tecniche di controllo posti in essere sotto la vigenza del predetto decreto del Presidente della Giunta Provinciale 27 maggio 1986, n. 6-30/Legisl. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Trento, 12 luglio 1993 BAZZANELLA Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1993 Registro n. 19, foglio n. 164 - Raeli ---------- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U.L.P. IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI - APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 GENNAIO 1987, N. 1-41 LEGISL., DA ULTIMO MODIFICATO CON LEGGE PROVINCIALE 18 MARZO 1991, N. 6 - CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO. Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo per l'esecuzione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con la legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 - in seguito denominato testo unico - in coordinamento anche con le leggi statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) controllo preventivo: si intende il complesso delle azioni, amministrative e tecniche, dirette a verificare o a conoscere preventivamente la conformita' delle attivita' pubbliche e private alle prescrizioni normative o a conoscere lo stato generale dell'ambiente in rapporto ai fattori di inquinamento; b) controllo successivo: si intende il complesso delle azioni, amministrative o tecniche o a carattere ispettivo, dirette ad accertare la rispondenza delle attivita' in essere alle prescrizioni normative o amministrative e all'eventuale adozione di misure sanzionatorie o repressive.