Art. 2.
             Competenze del Servizio protezione ambiente
 
   1.  Il Servizio protezione ambiente e la Commissione per la tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti esercitano,  secondo  la  rispettiva
competenza, le funzioni di controllo preventivo:
     a)  mediante  la  ricerea  e lo studio dei fenomeni inquinanti e
curando  gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi  relativi  alla
prevenzione  di situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale,
con particolare riguardo alla tutela  dall'inquinamento  atmosferico,
delle acque, del suolo e del sottosuolo;
     b)  rilasciando  le  autorizzazioni e i pareri ad essi demandati
dal testo unico e dalle leggi statali richiamate all'articolo 1;
     c) acquisendo le denunce, le comunieazioni, le  notifiche  e  le
relazioni  di  cui siano destinatari ai sensi del testo unico e delle
leggi statali di cui all'articolo 1;
     d) mediante la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico
e idrico e la  formazione  del  catasto  e  degli  inventari  di  cui
all'articolo  40  del  testo  unico,  come integrato dall'articolo 32
delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento  delle
acque,   nonche'   ai   sensi   delle  normative  statali  richiamate
all'articolo 1;
     e) mediante la formazione  e  l'aggiornamento  del  catasto  dei
rifiuti di cui all'articolo 93 del testo unico.
   2.  Il  Servizio  protezione  ambiente  esercita  le  funzioni  di
controllo successivo, a carattere tecnico e amministrativo:
     a) sul regolare  funzionamento  e  gestione  degli  impianti  di
depurazione  delle  pubbliche  fognature,  in  rapporto alla qualita'
delle acque dei corpi idrici ricettori;
     b) a carattere amministrativo, relativamente all'osservanza  del
regime    autorizzatorio   e   delle   prescrizioni   derivanti   dai
provvedimenti autorizzatori  e/o  ripristinatori  di  competenza  del
Servizio e della Commissione citata al comma 1, nonche' relativamente
all'osservanza   delle   disposizioni   concernenti  le  denunce,  le
notifiche, le comunicazioni e le relazioni di cui sia destinatario, i
registri di carico e scarico,  i  documenti  per  il  trasporto  e  i
registri di utilizzazione dei rifiuti, dei fanghi e degli olii usati;
     c)  sul  regolare  funzionamento  degli strumenti di rilevazione
continua e di registrazione di cui all'articolo 42 del  testo  unico,
in quanto prescritti dal Servizio medesimo o dalla Commissione per la
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
     d)   mediante  emanazione  dei  provvedimenti  sanzionatori  e/o
ripristinatori ad esso  demandati  dal  testo  unico  e  dalle  leggi
statali   di   cui  all'art.  1,  fatte  salve  le  competenze  della
Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
   3.  Il  Servizio   protezione   ambiente   puo'   avvalersi,   per
l'esecuzione   dei   monitoraggi   preordinati   alle   attivita'  di
rilevamento e catasto di cui al  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  del
laboratorio del Servizio opere igienico-sanitarie.
   4.  Il  Servizio protezione ambiente esercita ogni altra azione di
controllo successivo che non sia attribuita ad altri  organi  o  enti
dal presente regolamento.