Art. 2. Competenze del Servizio protezione ambiente 1. Il Servizio protezione ambiente e la Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti esercitano, secondo la rispettiva competenza, le funzioni di controllo preventivo: a) mediante la ricerea e lo studio dei fenomeni inquinanti e curando gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla prevenzione di situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale, con particolare riguardo alla tutela dall'inquinamento atmosferico, delle acque, del suolo e del sottosuolo; b) rilasciando le autorizzazioni e i pareri ad essi demandati dal testo unico e dalle leggi statali richiamate all'articolo 1; c) acquisendo le denunce, le comunieazioni, le notifiche e le relazioni di cui siano destinatari ai sensi del testo unico e delle leggi statali di cui all'articolo 1; d) mediante la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e idrico e la formazione del catasto e degli inventari di cui all'articolo 40 del testo unico, come integrato dall'articolo 32 delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, nonche' ai sensi delle normative statali richiamate all'articolo 1; e) mediante la formazione e l'aggiornamento del catasto dei rifiuti di cui all'articolo 93 del testo unico. 2. Il Servizio protezione ambiente esercita le funzioni di controllo successivo, a carattere tecnico e amministrativo: a) sul regolare funzionamento e gestione degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature, in rapporto alla qualita' delle acque dei corpi idrici ricettori; b) a carattere amministrativo, relativamente all'osservanza del regime autorizzatorio e delle prescrizioni derivanti dai provvedimenti autorizzatori e/o ripristinatori di competenza del Servizio e della Commissione citata al comma 1, nonche' relativamente all'osservanza delle disposizioni concernenti le denunce, le notifiche, le comunicazioni e le relazioni di cui sia destinatario, i registri di carico e scarico, i documenti per il trasporto e i registri di utilizzazione dei rifiuti, dei fanghi e degli olii usati; c) sul regolare funzionamento degli strumenti di rilevazione continua e di registrazione di cui all'articolo 42 del testo unico, in quanto prescritti dal Servizio medesimo o dalla Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; d) mediante emanazione dei provvedimenti sanzionatori e/o ripristinatori ad esso demandati dal testo unico e dalle leggi statali di cui all'art. 1, fatte salve le competenze della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. 3. Il Servizio protezione ambiente puo' avvalersi, per l'esecuzione dei monitoraggi preordinati alle attivita' di rilevamento e catasto di cui al comma 1, lettere d) ed e), del laboratorio del Servizio opere igienico-sanitarie. 4. Il Servizio protezione ambiente esercita ogni altra azione di controllo successivo che non sia attribuita ad altri organi o enti dal presente regolamento.