Art. 3.
     Competenze del Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica
 
   1.  Il  Servizio  per  l'igiene  e  la  sanita' pubblica assicura,
tramite i competenti settori operativi, il controllo successivo,  ivi
compreso quello a carattere ispettivo:
     a)  sugli  scarichi  di qualsiasi tipo, pubblici e privati - ivi
compresi  quelli  derivanti  da  pubblica  fognatura  -   diretti   e
indiretti,   in  tutte  le  acque  superficiali  e  sotterranee,  sia
pubbliche  che  private,  nonche'  in  fognatura,  sul  suolo  e  nel
sottosuolo,  per  quanto  attiene  al  campionamento  e alla verifica
dell'osservanza dei limiti di accettabilita' e delle norme in vigore;
     b) sulle operazioni di smaltimento dei rifiuti, con  particolare
riferimento  alle  attivita'  di  raccolta,  trasporto, trattamento e
smaltimento finale;
     c) sulle operazioni di utilizzazione e recupero  dei  fanghi  di
depurazione  in  agricoltura  e  delle  sostanze  e  materiali di cui
all'articolo 80, comma 1, del testo unico;
     d)  sulle  emissioni  in  atmosfera  derivanti  dagli   impianti
produttivi  o  misti,  per  quanto  attiene  al  campionamento e alla
verifica dell'osservanza dei limiti di accettabilita' e  delle  norme
in vigore;
     e)  mediante  esecuzione delle attivita' di laboratorio sotto il
profilo chimico-fisico e microbiologico, relativamente agli scarichi,
alle emissioni, ai rifiuti, ai  fanghi  ed  ai  terreni,  nonche'  ai
combustibili ammessi di cui all'articolo 10 del testo unico.
   2. Il Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica esercita inoltre
le  funzioni  di  controllo,  preventivo e successivo, gia' demandate
all'Ufficio del Medico provinciale e agli Ufficiali sanitari comunali
dalle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento  delle
acque.
   3. In connessione con l'espletamento delle operazioni di controllo
di  cui  al  comma  1, il Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica
esercita altresi' gli accertamenti a carattere amininistrativo di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b).
   4. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione delle disposizioni
di cui ai commi precedenti, il Servizio per  l'igiene  e  la  sanita'
pubblica  indice,  almeno una volta all'anno, apposite conferenze con
il Servizio protezione ambiente, allo  scopo  di  definire  eventuali
programmi   concernenti   l'attivita'  di  vigilanza  e  controllo  a
carattere ispettivo.
   5. Le conclusioni tecniche ed i referti analitici sono  comunicati
al  Servizio  protezione  ambiente  e  alle  autorita' competenti per
l'eventuale attivazione dei procedimenti sanzionatori e l'adozione di
eventuali  misure  ripristinatorie   o   repressive   conseguenti   a
controllo,  nonche'  all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo
347 del codice di procedura penale.
   6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 39, comma  2,
del  testo  unico  e  di  cui  all'art. 16 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 133, in ordine alla facolta' di avvalimento di altre
strutture laboratoristiche.