Art. 3. Competenze del Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica 1. Il Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica assicura, tramite i competenti settori operativi, il controllo successivo, ivi compreso quello a carattere ispettivo: a) sugli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati - ivi compresi quelli derivanti da pubblica fognatura - diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonche' in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo, per quanto attiene al campionamento e alla verifica dell'osservanza dei limiti di accettabilita' e delle norme in vigore; b) sulle operazioni di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle attivita' di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento finale; c) sulle operazioni di utilizzazione e recupero dei fanghi di depurazione in agricoltura e delle sostanze e materiali di cui all'articolo 80, comma 1, del testo unico; d) sulle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti produttivi o misti, per quanto attiene al campionamento e alla verifica dell'osservanza dei limiti di accettabilita' e delle norme in vigore; e) mediante esecuzione delle attivita' di laboratorio sotto il profilo chimico-fisico e microbiologico, relativamente agli scarichi, alle emissioni, ai rifiuti, ai fanghi ed ai terreni, nonche' ai combustibili ammessi di cui all'articolo 10 del testo unico. 2. Il Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica esercita inoltre le funzioni di controllo, preventivo e successivo, gia' demandate all'Ufficio del Medico provinciale e agli Ufficiali sanitari comunali dalle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque. 3. In connessione con l'espletamento delle operazioni di controllo di cui al comma 1, il Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica esercita altresi' gli accertamenti a carattere amininistrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). 4. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica indice, almeno una volta all'anno, apposite conferenze con il Servizio protezione ambiente, allo scopo di definire eventuali programmi concernenti l'attivita' di vigilanza e controllo a carattere ispettivo. 5. Le conclusioni tecniche ed i referti analitici sono comunicati al Servizio protezione ambiente e alle autorita' competenti per l'eventuale attivazione dei procedimenti sanzionatori e l'adozione di eventuali misure ripristinatorie o repressive conseguenti a controllo, nonche' all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. 6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, del testo unico e di cui all'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, in ordine alla facolta' di avvalimento di altre strutture laboratoristiche.