Art. 4.
            Competenze delle altre strutture provinciali
 
   1.  Fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera
e), il  Servizio  antincendi  esercita  le  operazioni  di  controllo
successivo  sulle caratteristiche merceologiche e sulle condizioni di
impiego dei combustibili ammessi ai sensi  delle  normative  vigenti,
nonche'  sugli  impianti termici, sulla loro conduzione e sulle rela-
tive  emissioni.  Il   predetto   Servizio   puo'   avvalersi   della
collaborazione  dei  vigili  del fuoco volontari ai sensi delle norme
vigenti.
   2. Restano ferme le attribuzioni del  Servizi  antincendi  di  cui
all'articolo  9, comma 3, del testo unico e quelle del Sindaco di cui
all'articolo 13, ultimo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 615.
   3. Il personale provinciale  incaricato  dei  servizi  di  polizia
idraulica, forestale e stradale, nonche' quello, anche non dipendente
della  Provincia,  incaricato  della  vigilanza  sulla caccia e sulla
pesca  esercitano  -  in  corrispondenza  dei  rispettivi  ambiti  di
competenza  -  le  funzioni  di  controllo  successivo  al  carattere
amministrativo relativamente all'osservanza del regime autorizzatorio
delle discariche per i rifiuti, al divieto di abbandono dei rifiuti e
all'osservanza della disciplina concernente i liquami e gli  scarichi
derivanti  da  allevamenti zootecnici di cui al titolo IV delle norme
di attuazione del Piano provinciale di risanamento  delle  acque.  Le
predette  categorie  di  personale  segnalano inoltre al Servizio per
l'igiene e la sanita' pubblica ed  al  Servizio  protezione  ambiente
eventuali  fenomeni di inquinamento ambientale in atto, in dipendenza
di  scarichi  abusivi  o  palesemente  difformi   alle   prescrizioni
normative o autorizzative.