Art. 4. Competenze delle altre strutture provinciali 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), il Servizio antincendi esercita le operazioni di controllo successivo sulle caratteristiche merceologiche e sulle condizioni di impiego dei combustibili ammessi ai sensi delle normative vigenti, nonche' sugli impianti termici, sulla loro conduzione e sulle rela- tive emissioni. Il predetto Servizio puo' avvalersi della collaborazione dei vigili del fuoco volontari ai sensi delle norme vigenti. 2. Restano ferme le attribuzioni del Servizi antincendi di cui all'articolo 9, comma 3, del testo unico e quelle del Sindaco di cui all'articolo 13, ultimo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 615. 3. Il personale provinciale incaricato dei servizi di polizia idraulica, forestale e stradale, nonche' quello, anche non dipendente della Provincia, incaricato della vigilanza sulla caccia e sulla pesca esercitano - in corrispondenza dei rispettivi ambiti di competenza - le funzioni di controllo successivo al carattere amministrativo relativamente all'osservanza del regime autorizzatorio delle discariche per i rifiuti, al divieto di abbandono dei rifiuti e all'osservanza della disciplina concernente i liquami e gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici di cui al titolo IV delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque. Le predette categorie di personale segnalano inoltre al Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica ed al Servizio protezione ambiente eventuali fenomeni di inquinamento ambientale in atto, in dipendenza di scarichi abusivi o palesemente difformi alle prescrizioni normative o autorizzative.