Art. 5.
      Interventi dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige
 
   1.  La  Provincia puo' avvalersi dell'Istituto Agrario provinciale
di San Michele all'Adige per la realizzazione di idonei programmi  di
analisi  biologica  delle acque destinate e classificate ai sensi del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, concernente la  qualita'
delle  acque  dolci  che  richiedono  protezione  o miglioramento per
essere idonee alla  vita  dei  pesci.  Il  predetto  programma  viene
predisposto   dall'Istituto   d'intesa  con  il  Servizio  protezione
ambiente.
   2. I rapporti tra l'Istituto e la Provincia sono regolati  secondo
le procedure di cui alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28.