Art. 5. Interventi dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige 1. La Provincia puo' avvalersi dell'Istituto Agrario provinciale di San Michele all'Adige per la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque destinate e classificate ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, concernente la qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Il predetto programma viene predisposto dall'Istituto d'intesa con il Servizio protezione ambiente. 2. I rapporti tra l'Istituto e la Provincia sono regolati secondo le procedure di cui alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28.