Art. 6. Competenze dei Comuni 1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo preventivo, rilasciando le autorizzazioni e i pareri, nonche' acquisendo le denunce, comunicazioni e notifiche in conformita' alle attribuzioni ad essi demandate dal testo unico e dalle normative statali di cui all'articolo 1. 2. I Comuni, in coordinamento con i compiti demandati ad altri organi o strutture dal presente regolamento, espletano le operazioni di controllo successivo: a) sull'osservanza della disciplina relativa agli scarichi in pubblica fognatura e nelle canalizzazioni di cui all'articolo 14 delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque; b) sulla funzionalita' e integrita' delle pubbliche fognature; c) sul regolare funzionamento degli impianti di depurazione comunali a sedimentazione meccanica; d) sull'osservanza della disciplina relativa agli scarichi in acque superficiali o in suolo e nel sottosuolo, la cui autorizzazione e' demandata ai Comuni; e) sull'osservanza della disciplina relativa ai trattamenti di disinfezione per gli scarichi provenienti da insediamenti civili, agli scarichi in fosse biologiche e a completa tenuta nonche' al relativo spurgo; f) sull'osservanza della disciplina relativa allo scarico e smaltimento dei liquami degli allevamenti zootecnici; g) sull'installazione e buon funzionamento degli strumenti di misura degli approvvigionamenti idrici autonomi di cui all'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche; h) sull'osservanza di ogni altra disposizione delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque in quanto correlata con funzioni demandate ai Comuni; i) sulla sussistenza delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi e misti, nonche' sul contenimento delle emissioni diffuse, proponendo al Servizio protezione ambiente l'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 febbraio 1992, n. 6-68/Lzeg.; l) sulla regolare installazione degli impianti termici, con riferimento alla sussistenza della denuncia preventiva, dell'approvazione di cui all'articolo 9 della legge n. 615 del 1966 e del responsabile tecnico addetto alla conduzione ai sensi dell'articolo 11 del testo unico; m) sul regolare funzionamento e gestione delle discariche per inerti, dei centri di raccolta e rottamazione dei veicoli dismessi, degli stoccaggi e accumuli temporanei di rifiuti speciali e degli stoccaggi provvisori dei rifiuti tossico-nocivi con capacita' complessiva non superiore ad un metro cubo; n) sul regolare conferimento dei rifiuti urbani, speciali e tossico-nocivi, nonche' sul regolare funzionamento dei servizi di raccolta - anche differenziata - trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani; o) sulla sussistenza delle autorizzazioni relative agli impianti di trattamento, stoccaggio ed eliminazione dei rifiuti, nonche' sull'osservanza del divieto di abbandono dei rifiuti; p) a carattere amministrativo, relativamente alla verifica dell'osservanza del regime autorizzativo e delle prescrizioni derivanti dai provvedimenti autorizzativi e/o ripristinatori demandati ai Comuni dal testo unico e dalle disposizioni statali richiamate all'articolo 1, nonche' relativamente all'osservanza delle disposizioni concernenti le denunce, le notifiche e le comunicazioni di cui siano destinatari. In connessione con l'espletamento delle operazioni di controllo di cui al presente articolo, i Comuni esercitano altresi' gli accertamenti a carattere amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). 3. I custodi forestali dei Comuni o loro Consorzi espletano - in corrispondenza dei rispettivi ambiti territoriali di competenza - le operazioni di controllo successivo a carattere amministrativo previste dall'articolo 4, comma 3. 4. I Comuni provvedono inoltre all'emanazione degli atti ripristinatori o contingibili e urgenti ad essi demandati dal testo unico e dalle norme statali di cui all'articolo 1. 5. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, i Comuni, dotati di idonea struttura organizzativa, hanno facolta' di esperire le operazioni di campionamento, a integrazione e in coordinamento con le funzioni demandate al Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica.