Art. 6.
                        Competenze dei Comuni
 
   1.  I  Comuni  esercitano  le  funzioni  di  controllo preventivo,
rilasciando le autorizzazioni  e  i  pareri,  nonche'  acquisendo  le
denunce,  comunicazioni  e notifiche in conformita' alle attribuzioni
ad essi demandate dal testo unico e dalle normative  statali  di  cui
all'articolo 1.
   2.  I  Comuni,  in  coordinamento con i compiti demandati ad altri
organi o strutture dal presente regolamento, espletano le  operazioni
di controllo successivo:
     a)  sull'osservanza  della  disciplina relativa agli scarichi in
pubblica fognatura e nelle  canalizzazioni  di  cui  all'articolo  14
delle  norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle
acque;
     b) sulla funzionalita' e integrita' delle pubbliche fognature;
     c)  sul  regolare  funzionamento  degli  impianti di depurazione
comunali a sedimentazione meccanica;
     d) sull'osservanza della disciplina relativa  agli  scarichi  in
acque superficiali o in suolo e nel sottosuolo, la cui autorizzazione
e' demandata ai Comuni;
     e)  sull'osservanza  della disciplina relativa ai trattamenti di
disinfezione per gli scarichi  provenienti  da  insediamenti  civili,
agli  scarichi  in  fosse  biologiche  e a completa tenuta nonche' al
relativo spurgo;
     f) sull'osservanza della  disciplina  relativa  allo  scarico  e
smaltimento dei liquami degli allevamenti zootecnici;
     g)  sull'installazione  e  buon funzionamento degli strumenti di
misura degli approvvigionamenti idrici autonomi di cui all'articolo 7
della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche;
     h) sull'osservanza di ogni altra  disposizione  delle  norme  di
attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque in quanto
correlata con funzioni demandate ai Comuni;
     i)  sulla  sussistenza  delle  autorizzazioni  alle emissioni in
atmosfera degli impianti produttivi e misti, nonche' sul contenimento
delle emissioni diffuse, proponendo al Servizio  protezione  ambiente
l'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 3, comma 6, del
testo  unico e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 22 febbraio 1992, n. 6-68/Lzeg.;
     l) sulla regolare  installazione  degli  impianti  termici,  con
riferimento    alla    sussistenza    della    denuncia   preventiva,
dell'approvazione di cui all'articolo 9 della legge n. 615 del 1966 e
del  responsabile  tecnico   addetto   alla   conduzione   ai   sensi
dell'articolo 11 del testo unico;
     m)  sul  regolare  funzionamento e gestione delle discariche per
inerti, dei centri di raccolta e rottamazione dei  veicoli  dismessi,
degli  stoccaggi  e  accumuli  temporanei di rifiuti speciali e degli
stoccaggi  provvisori  dei  rifiuti  tossico-nocivi   con   capacita'
complessiva non superiore ad un metro cubo;
     n)  sul  regolare  conferimento  dei  rifiuti urbani, speciali e
tossico-nocivi, nonche' sul regolare  funzionamento  dei  servizi  di
raccolta  - anche differenziata - trasporto e spazzamento dei rifiuti
urbani;
     o) sulla sussistenza delle autorizzazioni relative agli impianti
di trattamento,  stoccaggio  ed  eliminazione  dei  rifiuti,  nonche'
sull'osservanza del divieto di abbandono dei rifiuti;
     p)  a  carattere  amministrativo,  relativamente  alla  verifica
dell'osservanza  del  regime  autorizzativo  e   delle   prescrizioni
derivanti   dai   provvedimenti   autorizzativi   e/o  ripristinatori
demandati ai Comuni dal testo  unico  e  dalle  disposizioni  statali
richiamate all'articolo 1, nonche' relativamente all'osservanza delle
disposizioni  concernenti le denunce, le notifiche e le comunicazioni
di cui siano destinatari.
   In connessione con l'espletamento delle operazioni di controllo di
cui  al  presente  articolo,  i  Comuni   esercitano   altresi'   gli
accertamenti  a carattere amministrativo di cui all'articolo 2, comma
2, lettera b).
   3.  I  custodi forestali dei Comuni o loro Consorzi espletano - in
corrispondenza dei rispettivi ambiti territoriali di competenza -  le
operazioni   di   controllo  successivo  a  carattere  amministrativo
previste dall'articolo 4, comma 3.
   4.  I  Comuni  provvedono  inoltre   all'emanazione   degli   atti
ripristinatori  o  contingibili e urgenti ad essi demandati dal testo
unico e dalle norme statali di cui all'articolo 1.
   5. Fatto salvo  quanto  stabilito  dall'articolo  7,  comma  1,  i
Comuni,  dotati  di idonea struttura organizzativa, hanno facolta' di
esperire  le  operazioni  di  campionamento,  a  integrazione  e   in
coordinamento con le funzioni demandate al Servizio per l'igiene e la
sanita' pubblica.