Art. 7. Disposizioni comuni 1. Nei casi di particolare urgenza nei quali ogni indugio possa costituire pregiudizio all'acquisizione degli elementi probatori, le operazioni di controllo successivo sono effettuate autonomamente - nei rispettivi ambiti territoriali di competenza - da tutte le categorie di personale e dagli organi previsti dal presente regolamento. 2. Ove sia ravvisata la necessita' o l'opportunita' - anche in ragione delle complessita' tecniche delle attivita' di accertamento - di esperire in modo organico e coordinato le operazioni di controllo relativamente ad un insediamento o impianto o ad una determinata area, i responsabili delle strutture provinciali e degli enti contemplati dal presente regolamento promuovono apposite intese - anche in via breve - dirette ad assicurare che l'attivita' di accertamento siano espletate congiuntamente da piu' operatori appartenenti alle medesime strutture o ai predetti enti. 3. I provvedimenti autorizzatori, ripristinatori e repressivi vengono inoltre trasmessi in copia, a cura delle autorita' che li hanno emanati, alle strutture provinciali e agli enti cui appartengono gli organi di vigilanza, secondo i criteri e gli ambiti di competenza previsti dal presente regolamento.