Art. 7.
                         Disposizioni comuni
 
   1.  Nei  casi  di particolare urgenza nei quali ogni indugio possa
costituire pregiudizio all'acquisizione degli elementi probatori,  le
operazioni  di  controllo  successivo sono effettuate autonomamente -
nei rispettivi ambiti  territoriali  di  competenza  -  da  tutte  le
categorie   di   personale  e  dagli  organi  previsti  dal  presente
regolamento.
   2. Ove sia ravvisata la necessita' o  l'opportunita'  -  anche  in
ragione delle complessita' tecniche delle attivita' di accertamento -
di  esperire in modo organico e coordinato le operazioni di controllo
relativamente ad un insediamento o  impianto  o  ad  una  determinata
area,  i  responsabili  delle  strutture  provinciali  e  degli  enti
contemplati dal presente regolamento  promuovono  apposite  intese  -
anche  in  via  breve  -  dirette  ad  assicurare  che l'attivita' di
accertamento  siano  espletate  congiuntamente  da   piu'   operatori
appartenenti alle medesime strutture o ai predetti enti.
   3.  I  provvedimenti  autorizzatori,  ripristinatori  e repressivi
vengono inoltre trasmessi in copia, a cura  delle  autorita'  che  li
hanno   emanati,   alle   strutture   provinciali  e  agli  enti  cui
appartengono gli organi di vigilanza, secondo i criteri e gli  ambiti
di competenza previsti dal presente regolamento.