Art. 8. Metodologie di accertamento 1. Ai fini del prelievo di campioni e degli accertamenti analitici si applicano - oltre alle procedure e metodiche disciplinate dagli articoli 38 e 92, comma 4, del testo unico e dagli altri atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso - le metodologie stabilite dalle normative statali e comunitarie o, in mancanza, le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello internazionale. 2. Il Servizio protezione ambiente puo' predisporre verbali-tipo al fine di assicurare una corretta ed uniforme esecuzione e verbalizzazione degli atti di accertamento. 3. In ogni caso l'operatore, in sede di prelievo e facendone menzione nel verbale di prelevamento, da' tempestivo avviso al titolare o al rappresentante legale dell'impresa o dell'ente che gestisce lo stabilimento, locale o mezzo tecnico, o a chi ne fa le veci, del giorno, ora e luogo in cui si procedera' all'apertura del campione e alle analisi, comunicando ai medesimi che possono presenziarvi, eventualmente assistiti da un consulente tecnico. 4. Gli organi di controllo che effettuano gli accertamenti, nei casi di cui all'articolo 6, comma 5, nonche' nelle ipotesi di urgenza di cui all'articolo 7, comma 1, concordano preventivamente con il responsabile delle strutture laboratoristiche, competenti ai sensi del presente rgolamento, il giorno e l'ora in cui si procedera' all'apertura del campione e alle analisi in relazione alla deteriorabilita' del campione.