Art. 8.
                     Metodologie di accertamento
 
   1. Ai fini del prelievo di campioni e degli accertamenti analitici
si  applicano  -  oltre alle procedure e metodiche disciplinate dagli
articoli 38 e 92, comma  4,  del  testo  unico  e  dagli  altri  atti
amministrativi  emanati  in  attuazione dello stesso - le metodologie
stabilite dalle normative statali e comunitarie o,  in  mancanza,  le
metodiche    standardizzate   o   riconosciute   valide   a   livello
internazionale.
   2. Il Servizio protezione ambiente puo'  predisporre  verbali-tipo
al   fine  di  assicurare  una  corretta  ed  uniforme  esecuzione  e
verbalizzazione degli atti di accertamento.
   3. In ogni caso l'operatore,  in  sede  di  prelievo  e  facendone
menzione  nel  verbale  di  prelevamento,  da'  tempestivo  avviso al
titolare o al rappresentante  legale  dell'impresa  o  dell'ente  che
gestisce  lo  stabilimento,  locale o mezzo tecnico, o a chi ne fa le
veci, del giorno, ora e luogo in cui si procedera'  all'apertura  del
campione   e  alle  analisi,  comunicando  ai  medesimi  che  possono
presenziarvi, eventualmente assistiti da un consulente tecnico.
   4. Gli organi di controllo che effettuano  gli  accertamenti,  nei
casi di cui all'articolo 6, comma 5, nonche' nelle ipotesi di urgenza
di  cui  all'articolo  7,  comma 1, concordano preventivamente con il
responsabile delle strutture laboratoristiche,  competenti  ai  sensi
del  presente  rgolamento,  il  giorno  e  l'ora in cui si procedera'
all'apertura  del  campione  e  alle  analisi   in   relazione   alla
deteriorabilita' del campione.