Art. 9. Norma transitoria Tutti i riferimenti al Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica contenuti nel presente regolamento devono ritenersi sostituiti con il riferimento alla Direzione prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con decorrenza dalla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c), della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.