Art. 9.
                          Norma transitoria
 
   Tutti i riferimenti al Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica
contenuti nel presente regolamento devono ritenersi sostituiti con il
riferimento alla Direzione prevenzione dell'Azienda provinciale per i
servizi  sanitari,  con  decorrenza dalla data stabilita dalla Giunta
provinciale ai sensi dell'articolo 55, comma  1,  lettera  c),  della
legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.