Art. 11. 1. Il comma 2 dell'art. 32 della legge 20 aprile 1990, n. 13 e' sostituito dal seguente: "2. Il termine di cui al precedente comma, in presenza di comprovata e documentata necessita' e su richiesta del concessionario, puo' essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi".