Art. 11.
 
   1.  Il  comma  2 dell'art. 32 della legge 20 aprile 1990, n. 13 e'
sostituito dal seguente:
   "2. Il  termine  di  cui  al  precedente  comma,  in  presenza  di
comprovata    e   documentata   necessita'   e   su   richiesta   del
concessionario, puo' essere prorogato una sola volta e per un periodo
massimo di sei mesi".