Art. 12.
 
   1. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 20  aprile  1990,
n. 13, e' cosi' sostituito:
   "3. Fermo restando il disposto del comma 1 del precedente art. 19,
i  comuni  devono  comunicare alla regione le chiusure degli impianti
ogni qualvolta dovessero verificarsi tali evenienze e sempre  che  il
periodo di inattivita' sia superiore a quindici giorni consecutivi".