Art. 12. 1. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 20 aprile 1990, n. 13, e' cosi' sostituito: "3. Fermo restando il disposto del comma 1 del precedente art. 19, i comuni devono comunicare alla regione le chiusure degli impianti ogni qualvolta dovessero verificarsi tali evenienze e sempre che il periodo di inattivita' sia superiore a quindici giorni consecutivi".