Art. 14.
 
   1. Il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale 20  aprile  1990,
n. 13, e' cosi' sostituito:
   "3.  Fino  all'entrata  in vigore della legge di cui al precedente
comma, l'espletamento delle funzioni nonche' gli accertamentiai  fini
istruttori   e   le  ispezioni,  rivenienti  dall'applicazione  della
presente legge, sono affidate al settore commercio dell'assessorato -
Ufficio carburanti".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Puglia.
    Bari, 1 settembre 1993
 
                              COPERTINO