Art. 14. 1. Il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale 20 aprile 1990, n. 13, e' cosi' sostituito: "3. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, l'espletamento delle funzioni nonche' gli accertamentiai fini istruttori e le ispezioni, rivenienti dall'applicazione della presente legge, sono affidate al settore commercio dell'assessorato - Ufficio carburanti". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 1 settembre 1993 COPERTINO