Art. 4.
 
   1.  Il  comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1990,
n. 13, e' cosi' sostituito:
   "2. Si incorre, altresi', nella decadenza quando la regione riceve
la comunicazione dei comuni, di cui al  terzo  comma  del  successivo
art.  33,  attestante  la  sospensione  dell'esercizio. In tali casi,
cosi' come in tutti gli altri casi in cui si viene a conoscenza della
sospensione, il concessionario, previa  diffida,  deve  rimettere  in
esercizio  l'impianto  o,  in  alternativa, chiedere l'autorizzazione
alla sospensione. Trascorsi sessanta giorni dalla lettera di  diffida
senza  che  l'esercizio  sia ripreso o senza che sia stata preventata
domanda di autorizzazione alla sospensione, previa verifica d'ufficio
sul posto e senza alcun altro avviso si procede alla dichiarazione di
decadenza".