Art. 4. 1. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1990, n. 13, e' cosi' sostituito: "2. Si incorre, altresi', nella decadenza quando la regione riceve la comunicazione dei comuni, di cui al terzo comma del successivo art. 33, attestante la sospensione dell'esercizio. In tali casi, cosi' come in tutti gli altri casi in cui si viene a conoscenza della sospensione, il concessionario, previa diffida, deve rimettere in esercizio l'impianto o, in alternativa, chiedere l'autorizzazione alla sospensione. Trascorsi sessanta giorni dalla lettera di diffida senza che l'esercizio sia ripreso o senza che sia stata preventata domanda di autorizzazione alla sospensione, previa verifica d'ufficio sul posto e senza alcun altro avviso si procede alla dichiarazione di decadenza".