Art. 5. 1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 20 aprile 1990, n. 13 e' cosi' costituito: "1. L'impianto puo' essere potenziato con l'aggiunta di altro prodotto previa rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente in esercizio o la cui attivita' risulti sospesa con autorizzazione. In ogni caso deve trattarsi di impianto dotato di piazzale o di adeguamento fuori strada". 2. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 20 aprile 1990, n. 13 e' cosi' sostituito: "3. Agli impianti esistenti possono essere aggiunti altri distributori per prodotti gia' erogati ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. La domanda di autorizzazione da parte del concessionario deve essere corredata del parere favorevole dei vigili del fuoco, dell'UTIF e dell'ANAS o dell'amministrazione provinciale, qualora l'impianto prospetti su strade di loro pertinenza, nonche' del parere del comune espresso dalla giunta comunale per impianti installati su suolo del demanio comunale. Prima della messa in servizio, i nuovi distributori devono essere collaudati dall'apposita commissione". 3. Alla fine del comma 6 dell'art. 17 della legge regionale 20 aprile 1990, n. 13, dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo: "Alla stessa procedura dei punti a), c), d) e' soggetta l'inversione d'uso dei distributori".