Art. 5.
 
   1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 20  aprile  1990,
n. 13 e' cosi' costituito:
   "1.  L'impianto  puo'  essere  potenziato  con l'aggiunta di altro
prodotto  previa  rinuncia  alla  concessione   di   altro   impianto
regolarmente  in  esercizio  o  la  cui attivita' risulti sospesa con
autorizzazione. In ogni caso deve trattarsi  di  impianto  dotato  di
piazzale o di adeguamento fuori strada".
   2.  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 20 aprile 1990,
n. 13 e' cosi' sostituito:
    "3.  Agli  impianti  esistenti  possono  essere  aggiunti   altri
distributori per prodotti gia' erogati ai sensi del comma 3 dell'art.
7  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre
1989. La domanda di autorizzazione da parte del  concessionario  deve
essere   corredata  del  parere  favorevole  dei  vigili  del  fuoco,
dell'UTIF e dell'ANAS  o  dell'amministrazione  provinciale,  qualora
l'impianto prospetti su strade di loro pertinenza, nonche' del parere
del  comune espresso dalla giunta comunale per impianti installati su
suolo del demanio comunale. Prima della messa in  servizio,  i  nuovi
distributori devono essere collaudati dall'apposita commissione".
   3.  Alla  fine  del  comma 6 dell'art. 17 della legge regionale 20
aprile 1990, n. 13, dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo:
   "Alla  stessa  procedura  dei  punti  a),  c),  d)   e'   soggetta
l'inversione d'uso dei distributori".