Art. 6.
 
   1.  Il  comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 20 aprile 1990,
n. 13 e' cosi' sostituito
   "4. Al fine di riequilibrare  e  razionalizzare  la  rete  non  e'
consentito  il  trasferimento  di  un solo impianto nell'ambito dello
stesso comune o della stessa provincia. Detto trasferimento su  nuova
posizione   puo'   essere   autorizzato  solo  previa  rinuncia  alla
concessione di almeno  due  impianti,  fatti  salvi  i  trasferimenti
coatti  derivanti  da  determinazioni  di organismi pubblici e quelli
decisi dal comune  con  il  piano  di  razionalizzazione  di  cui  al
successivo  art.  30 per riposizionamenti limitati al solo territorio
comunale".
   2. Al comma 9 dell'art. 18 della legge regionale 20  aprile  1990,
n.  13,  dopo  le  parole  "di  cui",  le  parole  "terzo comma" sono
sostituite con le parole "comma 2".