Art. 6. 1. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 20 aprile 1990, n. 13 e' cosi' sostituito "4. Al fine di riequilibrare e razionalizzare la rete non e' consentito il trasferimento di un solo impianto nell'ambito dello stesso comune o della stessa provincia. Detto trasferimento su nuova posizione puo' essere autorizzato solo previa rinuncia alla concessione di almeno due impianti, fatti salvi i trasferimenti coatti derivanti da determinazioni di organismi pubblici e quelli decisi dal comune con il piano di razionalizzazione di cui al successivo art. 30 per riposizionamenti limitati al solo territorio comunale". 2. Al comma 9 dell'art. 18 della legge regionale 20 aprile 1990, n. 13, dopo le parole "di cui", le parole "terzo comma" sono sostituite con le parole "comma 2".