Art. 7.
 
   1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 20  aprile  1990,
n. 13 e' cosi' sostituito:
   "1. Fermo restando il comma 3 del precedente art. 16, in generale,
l'esercizio   degli   impianti  non  puo'  essere  sospeso  senza  la
preventiva autorizzazione della regione tranne che per le  ferie  dei
gestori,  previste dall'art. 19 della legge regionale 23 maggio 1980,
n. 49".