Art. 7. 1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 20 aprile 1990, n. 13 e' cosi' sostituito: "1. Fermo restando il comma 3 del precedente art. 16, in generale, l'esercizio degli impianti non puo' essere sospeso senza la preventiva autorizzazione della regione tranne che per le ferie dei gestori, previste dall'art. 19 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49".