Art. 8.
 
   1. La lettera b) del comma 6 dell'art. 22 della legge regionale 20
aprile 1990, n. 13 e' cosi' sostituito:
   " b) l'erogato medio annuo di G.P.L. dell'impianto piu' vicino non
sia stato inferiore a due milioni di litri nel  triennio  antecedente
la data della domanda".