Art. 8. 1. La lettera b) del comma 6 dell'art. 22 della legge regionale 20 aprile 1990, n. 13 e' cosi' sostituito: " b) l'erogato medio annuo di G.P.L. dell'impianto piu' vicino non sia stato inferiore a due milioni di litri nel triennio antecedente la data della domanda".