Art. 9. 1. Il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 20 aprile 1990, n. 13, e' cosi' sostituito: "4. Ai fini dell'istruttoria, le domande vanno corredate, inoltre, della certificazione dell'avvenuto espletamento degli adempimenti richiesti dal comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162".