Art. 9.
 
   1.  Il  comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 20 aprile 1990,
n. 13, e' cosi' sostituito:
    "4.  Ai  fini  dell'istruttoria,  le  domande  vanno   corredate,
inoltre,   della   certificazione  dell'avvenuto  espletamento  degli
adempimenti richiesti dal comma 1 dell'art. 5  del  decreto-legge  29
marzo 1993, n. 82, convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162".