Art. 10.
                          Norma transitoria
 
   1.  Per novanta giorni successivi a quello della pubblicazione dei
regolamenti  comunali  di  cui  all'art.  4,  le  imprese  che   gia'
esercitano  l'attivita'  di  estetista  sono autorizzate a continuare
l'attivita' stessa ai sensi dell'art. 11 della legge 4 gennaio  1990,
n. 1.
   2.  Nel  caso  in  cui le imprese gia' esistenti non rispondano ai
requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui  all'art.  4,  il
Comune  provvede,  entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare
un termine massimo non superiore a dodici mesi  per  gli  adeguamenti
necessari.
   3.  Entro  tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale approva il modello di  avviso  di  cui  al  comma  3
dell'art. 6.