Art. 10. Norma transitoria 1. Per novanta giorni successivi a quello della pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'art. 4, le imprese che gia' esercitano l'attivita' di estetista sono autorizzate a continuare l'attivita' stessa ai sensi dell'art. 11 della legge 4 gennaio 1990, n. 1. 2. Nel caso in cui le imprese gia' esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'art. 4, il Comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari. 3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il modello di avviso di cui al comma 3 dell'art. 6.