Art. 3.
 
Criteri  per  la  distribuzione  sul  territorio  degli  esercizi  di
estetista
   1.  Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con
le effettive  esigenze  dell'utenza  i  comuni,  nel  rispetto  della
legislazione  statale  e  dei  criteri previsti dalla presente legge,
disciplinano la distribuzione degli esercizi  di  estetista  mediante
l'adozione dei regolamenti di cui all'art. 4.
   2. A tal fine i Comuni tengono conto:
     a) del numero di esercizi ritenuto necessario, in relazione alla
popolazione residente e fluttuante, alla sua composizione ed alla sua
distribuzione sul territorio;
     b)  del  numero  degli esercizi gia' esistenti nel territorio di
competenza, dei  relativi  addetti  occupati  e  di  quelli  ritenuti
necessari;
     c)  della  distanza  che  deve  sussistere  tra  un  esercizio e
l'altro,  rapportata  alla  densita'  di  popolazione   residente   e
fluttuante.