Art. 3. Criteri per la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze dell'utenza i comuni, nel rispetto della legislazione statale e dei criteri previsti dalla presente legge, disciplinano la distribuzione degli esercizi di estetista mediante l'adozione dei regolamenti di cui all'art. 4. 2. A tal fine i Comuni tengono conto: a) del numero di esercizi ritenuto necessario, in relazione alla popolazione residente e fluttuante, alla sua composizione ed alla sua distribuzione sul territorio; b) del numero degli esercizi gia' esistenti nel territorio di competenza, dei relativi addetti occupati e di quelli ritenuti necessari; c) della distanza che deve sussistere tra un esercizio e l'altro, rapportata alla densita' di popolazione residente e fluttuante.